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![]() Statuto delle Confraternite della Diocesi di Acqui Approvato da SE Piergiorgio Micchardi Vescovo d'Acqui il 25 Marzo 2006
Premessa “Le finalità delle
Confraternite si possono riassumere in tre parole: culto, beneficenza,
penitenza.
Esse hanno avuto innanzittutto cura del culto di Dio, di Gesù, di Maria, dei Santi, specie dei Patroni locali, delle Anime del purgatorio, per le quali facevano abbondanti suffragi. (…) La beneficenza è stata poi praticata secondo gli insegnamenti della Chiesa proposti nelle opere di misericordia spirituale e corporale. (…) La penitenza ha pure fatto parte degli scopi delle Confraternite che intendevano curare la formazione e il perfezionamento morale dei propri associati, e implorare la divina clemenza in tempi di gravi calamità naturali e di decadimento dei costumi. (…) Oggi l’urgenza dell’evangelizzazione esige che anche le Confraternite partecipino più intensamente e più direttamente all’opera che la Chiesa compie per portare la luce, la redenzione, la grazia di Cristo agli uomini del nostro tempo, prendendo opportune iniziative sia per la formazione religiosa, ecclesiale e pastorale dei loro membri, sia dei vari ceti nei quali è possibile introdurre il lievito del Vangelo” ![]() ![]() Sarà quindi impegno di ogni Confraternita rivedere, aggiornare e rivitalizzare, se necessario, la propria attività coerentemente alle norme del presente Statuto, lette soprattutto alla luce dell’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II “Christifideles laici” sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo ![]() ![]() Ogni Confraternita individuerà il proprio carattere “specifico”, chiarendo la ragione del proprio esistere oggi e del proprio operare, in piena sintonia con la vita della Chiesa diocesana di Acqui, della Zona vicariale e della parrocchia ove è nata e dove è chiamata a portare frutti in questo tempo. Questo lavoro, impegnativo, è affidato alla intercessione del Beato Pier Giorgio Frassati, patrono delle Confraternite. Capitolo I – Natura delle Confraternite
Art. 1 - Le Confraternite sono Associazioni pubbliche di fedeli, fra le più antiche della Chiesa. Art. 2 - §1- L’erezione delle singole Confraternite nella Diocesi spetta al Vescovo Diocesano a norma dei cann. 301 e 312 §1 del C.J.C.. Non saranno erette Confraternite che non abbiano almeno dodici membri. §2- Per lo stesso decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica, a tenore del can. 313 del C.J.C.. Quanto alla personalità giuridica civile ci si attiene alle norme concordatarie. Capitolo II – Priorato Art. 3
- §1-Tutte le Confraternite della Diocesi fanno riferimento al “Priorato”,
che ha il compito di vigilanza e di coordinamento delle attività delle
Confraternite.
È pure suo impegno promuovere iniziative diocesane e zonali di catechesi e di formazione. §2 – Il Priorato è presieduto dal Direttore dell’Ufficio per le Confraternite, che agisce con tutti i poteri ricevuti dal Vescovo ed in dipendenza da lui. §3 – Il Priorato è retto da Statuto proprio. Capitolo III – Fine delle Confraternite Art. 4
– Scopo delle Confraternite è:
§1 – L’incremento del culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri, promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Sacra Liturgia e agli altri atti di culto e devozione. Tale preparazione e partecipazione va intesa non solo per le celebrazioni proprie previste dallo Statuto, ma soprattutto per quelle della comunità diocesana e parrocchiale a cui le Confraternite appartengono. §2 – La formazione religiosa e morale degli iscritti, promuovendone la vita di fede e la partecipazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione Eucaristica. §3 – Il suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti. Art. 5
– Tutte le Confraternite della Diocesi sono sorte con finalità religiosa e
insieme caritativa, nell’esercizio delle opere di misericordia spirituale e
corporale.
In questo hanno assolto anche a compiti che il progresso sociale attualmente attribuisce ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio per l’esercizio di tutte le opere di misericordia, tra le quali sono da segnalarsi: a) il volontariato in Ospedali e case di cura, con l’inserimento, se necessario, nelle strutture approvate dalla legge sanitaria; b) l’assistenza e la cura dei malati, lungodegenti, ed anziani impediti, a domicilio, specie quando i familiari non fossero in grado di provvedere; c) la visita periodica a malati, lungodegenti, ed anziani ospiti in casa di riposo, specialmente se appartenenti alla parrocchia nel cui territorio esiste la Confraternita; d) il contributo alle iniziative della Caritas Diocesana, in particolare per l’“Avvento e la Quaresima di Carità”; e) la partecipazione ad altre iniziative culturali e ricreative; f) il servizio di ministri straordinari della Comunione, l’insegnamento del catechismo, l’organizzazione di cantorie parrocchiali. Art. 6
– Le opere di misericordia devono essere esercitate innanzitutto nei
confronti dei confratelli e consorelle ammalati e in situazioni di necessità
economiche. Esse si concretizzano nella visita e nell’assistenza spirituale e
materiale.
Capitolo IV - Membri Art. 7
– Possono far parte di una Confraternita i fedeli (uomini e donne) che,
possedendo i requisiti di cui al can. 316 §1 del C.J.C. ne accettano le
finalità.
Capitolo V - Preparazione e ammissioneIn particolare essi devono possedere i seguenti requisiti: a) professare la fede cattolica; b) manifestare una esemplare testimonianza di vita cristiana, sostenuta dalla partecipazione alla Messa domenicale e dalla frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia; c) essere a conoscenza degli impegni specifici della Confraternita. Gli uomini sono denominati “Confratelli” e le donne “Consorelle”. Per far parte della Confraternita bisogna aver compiuto l’età di 18 anni. I minorenni, con il consenso dei propri genitori, possono partecipare a qualche attività associative della Confraternita. Essi sono denominati “aggregati” e di loro si prende particolare cura il Priore. Art. 8
– §1-Chi desidera essere ammesso a far parte della Confraternita indirizza
la domanda scritta al Priore. Allega alla domanda i seguenti documenti:
certificati di battesimo e cresima; eventuale certificato di matrimonio. §2- Il Priore, dopo aver accertato che la persona richiedente abbia i requisiti necessari in rapporto alla particolare fisionomia dell’Associazione, la ammette al periodo di formazione sotto la guida di un confratello o di una consorella. Nel periodo di formazione il candidato è avviato: ad approfondire la conoscenza del fine della Confraternita; a viverne gli impegni che l’appartenenza ad essa comporta. §3 – La decisione di ammettere o meno il candidato a far parte della Confraternita spetta al Priore, dopo aver sentito il parere di chi ne ha curato la formazione, con il voto deliberativo del suo Consiglio. Art. 9 – L’eventuale vestizione e il rinnovo dell’iscrizione avverranno secondo l’uso della Confraternita. Art.
10 – L’abito della Confraternita è costituito da una “cappa” in tela
formata da un’ampia sopravveste con cappuccio, cinta alla vita da un cordone
annodato; le particolarità della foggia e dei colori, come le eventuali
aggiunte distintive, sono determinate dai singoli Regolamenti.
Art. 11 – È opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio “Gruppo giovanile” che dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio. Capitolo VI – I doveri Art.
12 – Quanti sono ammessi alla Confraternita hanno il dovere di osservare le
leggi generali e particolari della Chiesa, nonché gli Statuti della
Confraternita, di perseguirne i fini, di partecipare alle sue attività
È dovere di ogni iscritto versare la quota annuale stabilita. Art. 13 – I confratelli e le consorelle intervengono al funerale degli iscritti, secondo le consuetudini. Prima del funerale si faccia la tradizionale visita al defunto, pregando secondo la tradizione tipica della Confraternita. Si faccia celebrare almeno una S. Messa di suffragio. Capitolo VII –I diritti Art.
14 – L’iscritto, dal giorno della sua ammissione, partecipa a tutti i
beneficio spirituale e temporali e a tutti i diritti dei confratelli e delle
consorelle (cfr. can. 306).
Art. 15 – I confratelli e le consorelle hanno diritto alla parola nelle Assemblee plenarie;possono votare ed essere eletti se sono in regola con l’annuale rinnovo dell’adesione. Capitolo VIII – Confratelli “emeriti” ed “onorari” Art.
16 – Qualora un membro della Confraternita, dopo lunga e lodevole
appartenenza, non fosse più in grado per età od altra ragionevole causa di
partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e di adempierne
abitualmente i doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio “Confratello
emerito” o “Consorella emerita” e continuerà a godere di voce
attiva.
Spetta anche al Consiglio di decidere se sia conveniente attribuire il titolo di “Confratello onorario” o “Consorella onoraria” a persone che abitualmente non possono adempiere ai doveri della Confraternita (per es.: perché non residenti nella parrocchia), ma che hanno con essa particolare legame o benemerenze. Essi non avranno voce né attiva né passiva. Capitolo IX – Rinuncia e dimissioni Art.
17 – Il membro della Confraternita che, per seri motivi, intende lasciare
l’Associazione, deve comunicare la sua decisione al Priore.
Art. 18 – §1 - L’iscritto che, pubblicamente, vive in maniera incompatibile con la dottrina e la disciplina cristiana, sia ripetutamente e da parte di tutti i confratelli e consorelle aiutato a rivedere la sua posizione. In caso contrario, dopo la prevista ammonizione (cfr. cann. 308 e 316 §2) sia dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. §2 – Quando il Consiglio ometta di procedere disciplinarmente il Priorato Diocesano può richiedere l’esame del caso. §3- Contro la decisione del Consiglio l’iscritto può ricorrere presso il Priorato Diocesano, che potrà confermare o mutare la decisione del Consiglio. §4 – Quando colui che, per qualche motivo, ha perso la condizione di iscritto della Confraternita chieda di essere riammesso, spetta al Consiglio: a) esaminare se sono cessate le cause che hanno provocato la dismissione; b) decidere in merito all’accoglimento della richiesta. §5 – Si considera “ipso facto” dimesso dalla Confraternita colui che per due anni rifiuta qualsiasi collaborazione con essa. Capitolo X – La formazione permanente Art.
19 – Per la crescita nella vita cristiana ogni confratello e consorella si
impegna a partecipare agli incontri di catechesi e di preghiera organizzati
dalla parrocchia.
Per favorire detta formazione cristiana il Consiglio della Confraternita, d’accordo con il parroco: organizza annualmente un ritiro spirituale per i propri aggregati; predispone incontri di catechesi e di preghiera in preparazione a ricorrenze religiose particolarmente significative per la Confraternita. Art. 20 – È dovere di ogni Confraternita partecipare all’incontro che il Vescovo indice annualmente; nessun altro impegno potrà sostituire questo incontro. Art. 21 – Ogni Confraternita si deve impegnare a partecipare ad eventuali incontri di formazione organizzati dal Priorato Diocesano. Capitolo XI – Gli “oratori” Art.
22 – Nel decidere gli atti di culto da compiere nell’Oratorio si deve tener
conto delle direttive pastorali della diocesi (cfr. Sinodo diocesano, nn 65-76)
e della parrocchia.
Art. 23 – §1 – Gli atti di culto compiuti nell’Oratorio non siano in concomitanza con funzioni parrocchiali, né con iniziative parrocchiali di predicazione, in modo che non solo non si creino condizioni di alternativa tra i due atti, ma anzi si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale. Per questo si concoordino gli orari e le iniziative con il parroco §2 – Sono proibite negli Oratori le funzioni del Triduo Sacro, e, di norma, la S. Messa domenicale. Capitolo XII – I pellegrinaggi e le processioni Art. 24 – Tutti i confratelli e le consorelle siano consapevoli che i pellegrinaggi e le processioni sono atti di culto e pertanto vi partecipino con spirito ed atteggiamento adeguati,. Dando pubblica testimonianza di fede. Art. 25 – Per i pellegrinaggi e le processione ci si attenga alle norme date dal Vescovo come richiesto dal can. 944 §2 del C.J.C. e alle disposizioni degli articoli che seguono. Art. 26 – Ogni Confraternita dovrà intervenire a tutte le processioni della propria parrocchia. Art. 27 – Qualora una o più Confraternite intendano organizzare incontri ufficiali con Confraternite o con autorità ecclesiastiche extradiocesane, dovranno essere autorizzate dal Direttore del competente Ufficio. Art. 28 – §1 – Ogni Confraternita ha la facoltà di invitarne altre alla processione che si tiene in occasione della sua festa titolare. §2 – Perché altre Confraternite possano partecipare alla processione si richiede che: a) la Confraternita organizzatrice rivolga gli inviti, previo accordo con il parroco; b) la Confraternita che accoglie l’invito dia conferma, dopo aver informato il proprio parroco; c) la Confraternita invitata partecipi alla processione non solo con i cristanti, ma anche con i confratelli e le consorelle. Art. 29 – Tutti i confratelli, compresi i “portatori del Cristo”, si faranno dovere di prendere parte agli atti liturgici che precedono o seguono la processione; ciò è essenziale affinché il trasporto processionale dei Crocifissi sia ed appaia come vero atto religioso. Art. 30 – §1 – I Crocifissi, salvo che per le consuetudini ormai consolidate, non possono essere portati, neppure in parrocchia, durante le processioni eucaristiche e penitenziali. §2 – Non si concede la partecipazione della Confraternita, con o senza Crocifissi, a processioni fuori parrocchia nei giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, nelle feste del santo patrono della propria parrocchia e del santo titolare della propria chiesa parrocchiale e in occasione dell’annuale incontro diocesano con il Vescovo. Art. 31 – Il trasporto del Crocifisso deve chiaramente apparire come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinché esso non sia in alcuna circostanza compiuto o considerato come atto di esibizionismo, o prova di bravura o di forza. Art. 32 – Gli incontri dei “portatori di Cristo”, detti “prove”, che si tengono nelle varie Zone, siano incontri improntati soprattutto a spirito di fraterna solidarietà cristiana. Pertanto si inviti il parroco per introdurre l’incontro con una breve meditazione. Tutti i confratelli, anche appartenenti ad altre Confraternite, che si presenteranno, siano accolti con tale spirito. Prima di chiudere l’incontro si faccia atto di adorazione al divin Crocifisso. Capitolo XIII – Il governo A – L’Assemblea Art.
33 – Il supremo organismo di governo della Confraternita è l’Assemblea
plenaria, alla quale partecipano tutti gli iscritti.
Art. 34 – All’Assemblea plenaria spetta: a) eleggere i membri del Consiglio secondo le singole cariche; b) deliberare le linee programmatiche di indole generale circa la vita della Confraternita; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; a) dare ilproprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni. Art. 35 – §1 – L’Assemblea plenaria si terrà
almeno due volte all’anno: entro il mese di dicembre ed entro quello di
gennaio.
§2 – L’Assemblea plenaria potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Confraternita. §3 – La convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati a tutti gli aventi diritto, secondo il regolamento di ogni singola Confraternita. Art. 36 – Le elezioni avverranno preferibilmente nel mese di dicembre, ogni tre anni, seguendo le norme stabilite. Art. 37 – §1 – Hanno voce attiva e passiva tutti i confratelli e le consorelle che non ne siano stati legittimamente privati. Non possono essere eletti a membri del Consiglio né a revisori dei conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla Confraternita. §2 – A tutti gli aventi diritto al voto verrà inviata, a cura della Segreteria, unitamente alla convocazione, a mezzo posta, almeno dieci giorni prima dell’adunanza generale, una scheda timbrata e siglata, con i nomi di tutti i membri della Confraternita che hanno voce passiva. Si comunicherà la data della convocazione dell’Assemblea generale all’Assistente ecclesiastico, perché possa parteciparvi. §3 – I votanti potranno dare fino a otto preferenze, tracciando una croce accanto ai nomi scritti sulla scheda; ogni altro segno annulla la scheda. §4 – La votazione sarà valida solo se i votanti effettivi saranno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Art. 38 – L’Assemblea
elettiva avrà il seguente svolgimento:
a) il Priore uscente darà il rendiconto morale e finanziario sui tre anni trascorsi; b) l’Assemblea, per alzata di mano, a maggioranza, su proposta del membro più anziano, designerà il segretario di seggio e due scrutatori; c)
gli elettori depositeranno uno per uno la propria
scheda nell’urna, mentre il segretario prenderà nota dei votanti.
Non si ammette il voto per delega o per procura; il voto è segreto e non è ammessa l’elezione per acclamazione; d) si conteggeranno i votanti e, se la votazione è valida, si procederà all’apertura dell’urna e allo spoglio pubblico delle schede alla presenza dell’Assistente ecclesiastico che funge da garante, o di un sacerdote da lui espressamente delegato. Art. 39 – §1 – Conteggiati i voti ricevuti dai votanti, risulteranno eletti secondo l’ordine delle cariche (Priore, Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Consiglieri - da due a sei - , Maestro dei novizi, un Revisore dei Conti) coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente. §2 – In caso di rinuncia da parte di qualcuno degli eletti, gli subentrerà chi lo segue per numero di voti ricevuti. §3 – L’Assistente o il sacerdote da lui delegato procederà alla proclamazione degli eletti. Art. 40 – Gli
eletti rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.
Tuttavia il Priore, il Vice Priore, il Segretario ed il Tesoriere possono essere confermati solamente per un triennio; qualora qualcuno di essi risultasse eletto, per un altro triennio, dovrà rinunciare e gli subentrerà chi lo segue per numero di voti ricevuti. Soltanto nel caso in cui il numero dei votanti sia insufficiente a ricoprire tutti gli uffici elettivi; il Priore potrà assumere l’incarico di revisore dei conti. Art. 41 – Qualora si debbano designare persone per incarichi particolari “ad actum”, provvederà il Consiglio, procedendo a maggioranza. B – Il Consiglio Art. 42 – §1
– La Confraternita è amministrata da
un Consiglio cui spetta il governo ordinario: esso attua le linee
programmatiche date dall’Assemblea plenaria circa la vita dell’Associazione e
si attiene alle norme date dal diritto generale, dal presente Statuto e
dall’autorità competente.
§2 – Lo stesso Consiglio è anche competente per l’amministrazione dei beni della Confraternita e per il compimento degli atti relativi. Art. 43 – Il Consiglio è presieduto dal Priore; ne fanno parte il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere, almeno due consiglieri e, ove siano previsti, il Maestro dei novizi, il Vice Tesoriere, il Consigliere anziano e il revisore dei Conti. Art. 44 – §1 – Il Consiglio della Confraternita è impegnato a: a) prestare attenzione al “Piano pastorale diocesano”, per adeguare ad esso l’attività della Confraternita, secondo i suggerimenti applicativi del Priorato diocesano; b) promuovere la partecipazione e la corresponsabilità alla vita della parrocchia, soprattutto attraverso il Consiglio pastorale parrocchiale; c) favorire l’impegno caritativo che la Confraternita ha scelto come proprio; d) promuovere la partecipazione in cappa alle feste del Santo Titolare o del Santo Patrono della parrocchia; e) far intervenire la Confraternita alla processione parrocchiale o interparrocchiale del Corpus Domini; f) rispondere con impegno a tutte le manifestazioni indette dal Priorato diocesano; g) ripristinare la Liturgia delle Ore dove fosse caduta in disuso; h) dare incremento alla festa del Santo Titolare della Confraternita, partecipando attivamente ed in cappa alle funzioni programmate. §2 – Le adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni trimestre. C – Il Priore e il Vice Priore Art.
45 – §1 – Il Priore è il legale
rappresentante della Confraternita.
§2 – Il Priore, entro otto giorni dall’accettazione dell’elezione, deve richiedere al Vescovo, tramite l’Ufficio diocesano per le Confraternite, la conferma(cfr. can. 317 §1 del C.J.C.). §3 – Il Priore: a) indice e dirige le Assemblee e le adunanze del Consiglio; b) cura l’organizzazione e il buon andamento delle funzioni sacre e delle altre iniziative della Confraternita, osservando quanto prescritto dallo Statuto; c) cura la manutenzione degli immobili di proprietà della Confraternita, o in uso ad essa, così come la conservazione di quanto fa parte del patrimonio della Confraternita stessa; d) si impegna affinché gli iscritti partecipino alla vita attiva della Confraternita secondo le direttive diocesane, parrocchiali e quelle deliberate dal Consiglio secondo le proprie competenze; e) conserva la chiave dell’Oratorio; f) firma la corrispondenza, a meno che non ne abbia dato mandato al Segretario; g) al termine del mandato triennale invia al Priorato la relazione circa l’attività svolta dalla Confraternita. §4 – Il Vice Priore sostituisce il Priore in tutte le sue funzioni quando egli è impedito di compierle. Il Vice Priore succede al Priore nel caso di rinuncia, di dimissioni o di morte, fino allo scadere del triennio in corso. D – Il segretario Art.
46 – Il Segretario:
a) redige i verbali e le deliberazioni della Confraternita e li firma con il Priore; b) cura la corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore; c) prepara e fa distribuire gli avvisi per la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi vari agli iscritti; d) cura l’archivio della Confraternita. In particolare: conserva il libro dei Legati, degli oneri delle S. Messe e degli rispettivi adempimenti; conserva l’inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita, provvedendo a consegnarne copia originale all’ufficio dell’Economo diocesano. Di tali beni si farà documentazione fotografica da conservarsi fra i documenti della Confraternita; autorizza la consultazione di documenti di carattere storico e non riservato, sotto la propria diretta vigilanza e responsabilità, a persone conosciute e che prestino sufficienti referenze; non può acconsentire che alcuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso di sé registri o altri documenti inerenti ad essa. E – Il Tesoriere Art.
47 – Il Tesoriere:
a) cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore; b) redige e tiene in ordine il libro di cassa; c) ha cura dei preziosi, custodendoli in locali sicuri; d) presenta, entro il mese di marzo, all’Ufficio dell’Economato diocesano, i bilanci annuali approvati dall’Assemblea plenaria e la Relazione, vistata dall’Assistente ecclesiastico, sull’adempimento degli oneri di S. Messe e di Legati. F – Maggioranza richiesta per gli atti collegiali Art.
48 – Per quanto riguarda gli atti
collegiali sia dell’Assemblea che del Consiglio, per ciò che non concerne le
elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che
debbono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che
sono presenti; qualora dopo due scrutini i suffragi fossero uguali, il Priore
può dirimere la parità con un suo voto (cfr. can. 119 n.2 del C.J.C.).
Per gli atti di straordinaria amministrazione si richiede all’Assemblea la presenza dei 4/5 degli iscritti aventi diritto al voto. Capitolo XIV – L’Assistente Ecclesiastico Art. 49 – §1 – L’Assistente ecclesiastico della Confraternita è normalmente il parroco. Spetta all’Ordinario stabilire che, in casi particolari, sentiti i rappresentati dell’Associazione, l’Assistente sia un sacerdote diverso dal parroco, e, in tal caso, nominarlo. §2 – L’assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita. §3 – Esprime il parere sulle iniziative di culto, di catechesi e di carità inerenti alla vita della Confraternita; se non è il parroco, deve essere sentito anche quest’ultimo. §4 –Partecipa all’Assemblea plenaria senza diritto di voto; può esprimere il suo parere su ogni questione e garantisce il regolare svolgimento delle elezioni. §5 – Partecipa pure alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, salvo il disposto del §3; può farsi rappresentare da un sacerdote da lui delegato. Capitolo XV – I beni temporali Art.
50 –
§1 - La Confraternita amministra i propri beni (cfr. can.
1257 §2 del C.J.C.) avvalendosi del Consiglio che ha funzione di Consiglio per
gli affari economici previsto dal can. 1280, fatti salvi i diritti
dell’Assemblea circa l’informazione sull’amministrazione e circa il consenso
per gli atti di straordinaria amministrazione.
§2 - L’amministrazione dei beni della Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario diocesano e, per lui, dell’Economo, a tenore dei cann. 1276 e 1278 del C.J.C. Art. 51 – La Confraternita, che in possesso della personalità civile, è proprietaria dei beni mobili ed immobili ad essa intestati a norma del diritto (cann. 1255, 1256, 1257 §2 del C.J.C.). È soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare, ereditare beni, attenendosi alle norme del diritto canonico vigente e secondo i fini che le sono propri. Art. 52 – La Confraternita è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico ed i suoi beni sono di natura ecclesiastica e sono retti dai canoni del C.J.C., dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti Autorità ecclesiastica e dal presente Statuto. Art. 53 – §1 – Tutti gli amministratori sono tenuti ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa, a norma del diritto (cfr. can. 1282 del C.J.C.) e prima di iniziare il loro incarico assolvano agli adempimenti di cui al can. 1283. §2 – Essi sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con diligenza, seguendo quanto prescritto dal can. 1284 §2 del C.J.C.. Art.
54 – Quanto alle offerte dei fedeli
si osservi il prescritto del can. 1267 del C.J.C..
Art. 55 – Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli stabiliti dalla C.E.I. e dall’Ordinario diocesano. Per detti atti occorre il consenso dell’Assemblea plenaria e l’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano. Art. 56 – Tra gli atti di straordinaria amministrazione determinati dalla C.E.I. e dall’Ordinario diocesano è compreso “ogni intervento o atto relativo a beni mobili ed immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, indipendentemente dalla somma impiegata”. Si raccomanda una scrupolosa conservazione del patrimonio artistico delle Confraternite. Per procedere al restauro delle opere d’arte (crocifissi, quadri, statue, arredi, ….) occorrono l’autorizzazione scritta dell’Ordinario, il parere del Priorato diocesano, il benestare della Commissione diocesana di arte sacra e della Soprintendenza ai beni artistici del Piemonte e della Liguria. Art.
57 – Si ponga particolare attenzione
all’alienazione degli ex-voto e degli oggetti di valore artistico o storico;
per la sua validità è necessaria anche la licenza della Santa Sede (cfr. can.
1292 §2, can. 1295).
Art. 58 – I confratelli e le consorelle devono mantenere la propria sede (che può essere in una chiesa o in un oratorio) in buon stato e con il decoro che si conviene alla casa di Dio; nessuna modifica potrà apportarsi all’architettura, decorazione, colorazione dell’edificio senza la previa approvazione della Commissione diocesana di arte sacra e della competente Soprintendenza. Art. 59 – Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio deve trasmettere al Priorato diocesano l’annuale offerta, in proporzione alla consistenza economica della Confraternita. Art. 60 – Ogni Confraternita ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone (responsabilità civile, incendi e furti, infortuni). |