REGOLA

 

DELLE CONFRATERNITE

DE’ DISCIPLINANTI

 

Per Decreto del Concilio Provinciale Secondo di Milano

 

RIFORMATA GIA’ PER ORDINE

 

DI SAN CARLO

 

CARDINALE DI S. PRASSEDE

ED ARCIVESCOVO DI MILANO

 

 


 

 

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IN MILANO

Appresso Giuseppe Galeazzi e Figlj, Stampatori Arcivescovili

Con licenza de’ Superiori, e Privilegio

 

 

 

PROEMIO
 
 Tra le altre Confraternite, che nella nostra Diocesi per aiuto dell'Anime, non senza istinto dei Divino Spirito, sono state instituite, quella de' Disciplinanti è molto pia, ed esemplare, che consiste nell'imitazione della Vita di Cristo Nostro Signore, il quale, siccome dice Isaia, è la disciplina della nostra pace, e ci ha lasciate l'armature per superare li nemici della nostra salute, ed insegnata la via della vera beatitudine, ch'è il fuggire le mondane delizie, ed il soggiogare la carne allo Spirito, e soddisfare per li peccati nostri con gli esercizi della penitenza, e mortificazione.
 Questo ci rappresenta il Presepio, dove egli nacque sì poveramente: la sua Circoncisione, e la fuga in Egitto: il digiunare nel deserto, la perseveranza nell'orazione, il sudar sangue, i crudeli flagelli, le pungenti spine, e la dura Croce, nella quale versò il prezioso Sangue per la nostra redenzione. Si deve adunque con ogni studio procurare l'aumento, e conservazione di questa Confraternita, sicché a guisa di scelti soldati sempre uniti col loro Capitano perseverino nel combattimento fino all'acquisto della gloriosa vittoria: considerando, che se il titolo, qual si hanno eletto, non corrispondesse con gli effetti, sarebbero degni di riprensione, e di gastigo. Perciocché significando questo nome, Disciplinanti, quelli, che bene istruiti nella Scuola di Cristo, camminano per l'aspra, e stretta via dietro alle vestigie sue, con la vita pura, ed immacolata, gastigando il corpo, riducendolo in servitù, conforme a quello che faceva l'apostolo S. Paolo, come egli dice, scrivendo alti Corinti: “Gastigo il mio corpo, e lo sottopongo alla servitù dello spirito, acciocchè predicando agli altri, io non sia fatto reprobo”, qual maggior biasimo potrebbe loro avvenire: onde maggior pena meritassero, che tenere vita incomposta, e dissoluta, e che mentre il Capitano combatte spargendo il sangue, e vincendo li nemici, essi se ne stassero in ozio, o in delizie, dandosi nelle mani di quelli
! Ora, perché ciò non avvenga, e perché questa Confraternita si conservi nella vera, e santa disciplina, seguitando la dottrina, ed esempio del Sapientissimo Maestro Gesù Cristo, abbiamo voluto riformarla, e stabilirla con certa, ed uniforme regola, che ajuti a mantenere più viva, e fervente l'osservanza dei loro instituto: la qual Regola vogliamo sia comune a tutte le Scuole, e Confraternite, che sono, e che saranno per l'avvenire erette, ed instituite sotto il nome de' Disciplinanti nella Città, e Diocesi nostra, siccome in vigore del Decreto del Concilio nostro Provinciale secondo, sarà anco comune a tutte le Scuole simili nella Città, e Diocesi della Provincia nostra, eccetto se per la qualità de' luoghi, e per altre circostanze, non parerà alli Vescovi nostri Comprovinciali per maggior servizio dì Dio, ciascuno nella sua Città, e Diocesi aggiungere, e levare, o mutare in essa alcuna cosa. Pertanto esortiamo, e preghiamo tutt'i Fratelli nelle viscere del Salvatore, si sforzino con ogni amore, e diligenza di metterla in esecuzione, facendo sempre fedel servitù al loro Signore, sotto il cui stendardo in questa Confraternita hanno da esercitare la milizia spirituale: sicché restando vincitori possano finalmente insieme col glorioso Apostolo dire: “Ho combattuto un buon combattimento, ed ho finito il corso, nel resto mi è preparata la corona della giustizia”.

 

  

 

REGOLA DE’ DISCIPLINANTI
 
Quali sorte di Persone si debbano ricevere nella Confraternita, quali nò.

Cap. I.

ovendo i fratelli di questa Confraternita esser veri membri di Cristo, e come figliuoli di luce, produrre frutti di luce, sicché, vedute le loro buone opere, sia glorificato il Celeste Padre: si abbia gran risguardo, che non si apra la porta a' figliuoli delle tenebre, che oscurino con tenebrosi costumi il Cristiano splendore, che tra di loro si ha sempre da conservare. Perciò avanti che alcuno sia nella Compagnia ricevuto, si procuri piena informazione della sua vita sì passata, come presente: e solo si admettano uomini timorati di Dio, amatori della santa pace, solleciti nell'opere di carità, costanti ne' buoni propositi, trattabili, e diligenti osservatori della Cristiana disciplina, ovvero almeno desiderosi, e ben disposti d'essere tali, e che abbiano almeno sedici anni compiti. Eretici, o sospetti d'eresia, o che siano stati tali, omicidiarj, usurarj, concubinarj, bestemmiatori, ed altri simili di mala vita, e cattivo nome, non abbiano luogo nella Compagnia. I minori di sedici anni si potranno introdurre per assuefarli alla divozione, ed indirizzarli nella via dei Signore. Arrivati poi all'età competente, avendone essi desiderio, ed essendo giudicati idonei, si potranno ricevere nel numero de' fratelli.

 

 

Dei modo di ricevere, e stabilire i Fratelli.

Cap. II.

Avendosi da ricevere alcuno, i Fratelli principalmente ricorreranno all'Orazione, e per otto giorni dicendo, Veni Creator, e le litanie, od altre Orazioni approvate dalla Santa Chiesa; dimanderanno la grazia dello Spirito Santo, che illumini i loro cuori a far cosa, che sia a gloria di S. D. M. e salute comune. Di poi il Confessore della Confraternita esaminato diligentemente colui, che si ha da ricevere, e fattagli vedere la presente Regola, conoscendolo costante, e ben disposto, io proporrà al Capitolo, dove essendo ballotato, e concorrendo i due terzi in suo favore, sia ricevuto. Ma prima che sia stabilito, e che possa avere voce nella Compagnia, si terrà un anno in prova sotto il governo dei Maestro, che sarà deputato alla cura de' nuovi Fratelli: nel qual anno se avrà dato buon saggio di se, e perseverato con buona edificazione, ed osservanza della Regola, e sarà instrutto nella Dottrina Cristiana, sia scritto nel numero de' stabiliti Fratelli; ed acciocchè tutto proceda con più lume, e più abbondante grazia, sì il ricevimento come lo stabilimento, si farà in un giorno deputato alla Comunione, secondo si dirà di sotto: nel quale tutt'i Fratelli insieme col Novizio si comunicheranno. E sì nel ricevere, come nello stabilire s'osservino le cerimonie poste nel fine di questa Regola: e nell'uno, e nell'altro caso si procuri un sermone da qualche buon Religioso approvato dall'Ordinario.

Dell'Abito della Confraternita.

Cap. III.

L'abito esteriore della Confraternita dovrà esser segno dell'Abito interiore, che deve esser la cordial penitenza, l'umiltà, e la mortificazione. Useranno adunque i Fratelli l'Abito degli umili penitenti, cioè il sacco di tela grossa, e semplice d'una istessa sorte, che cuopra tutto il corpo, secondo il già usato. E su quello in fronte porteranno una Crocetta rossa, e nella spalla destra verso il petto l'immagine dei Santo, o Santa, sotto la cui protezione sarà instituita la Scuola, acciò siano imitatori delle sue virtù. Si cingeranno con un cingolo di corda con sette nodi in memoria del prezioso Sangue, che sparse il Salvatore nella Circoncisione, nell'Orto, nella Flagellazione alla Colonna, nell'incoronazione di spine; nelle fissure delle mani, in quelle de' piedi, e nell'apertura dei Costato. Porteranno tal Abito nell'andare in Processione, nell'accompagnare i Fratelli Defunti alla Sepoltura, in far la Disciplina, in pigliare la Sacrosanta Eucaristia, e con esso si faranno portare alla sepoltura. E tutte le volte, che porteranno l'Abito, porteranno insieme la Disciplina. I nuovi Fratelli, finchè non siano stabiliti, non porteranno la Croce rossa, né l'immagine del Santo su l'Abito, acciò siano conosciuti dagli altri stabiliti.

 

 Del vestire de' Fratelli.

Cap. IV.

Nel vestire de' Fratelli risplenda la Cristiana modestia, conforme lo stato, e condizione di ciascuno. Non portino penne nelle berette, né calze sfoggiate, e vane; ed in somma siano alieni da tutte le pompe, e vanità contrarie alla professione Cristiana, ed alla vita Disciplinata. Sia lor proibito il portar spada, pugnale, e simile, se non fosse per cagione di viaggio, o per altra legittima causa approvata dal Confessore, e dal Priore. Ma come figliuoli di pace, e soldati di Cristo, siano armati dell'armature spirituali, che sono le Cristiane virtù, con le quali si conserva l'anima libera dal peccato, e dall'insidie de' nemici.

 

 Degli Esercizi Spirituali.

Cap. V.

Quantunque in ogni tempo i Fratelli debbano lodare il loro Creatore, indirizzandosi tutt'i loro pensieri, ed operazioni alla gloria di S. D. M. dicendo coi Profeta: “Benedirò il Signore in ogni tempo, e la sua lode sempre sarà nella bocca mia”; nondimeno questo devono fare con particolar divozione ne' giorni festivi, i quali sono stati instituiti, acciocchè il Cristiano, che ne' dì feriali s'è ritrovato occupato in diversi negozj, e distratto da cure mondane, raccolga lo spirito vagabondo e sparso, nel suo Creatore, eccitandosi nella sua santa direzione, e rendendosi più disposto a ricevere le divine grazie: perciò i Fratelli nelle feste di precetto, tutti converranno insieme ne' loro Oratori per il sopraddetto fine, riducendosi alla memoria i beneficj della Divina Bontà ricevuti, ed in particolare quello della Redenzione con interno pentimento de' loro peccati, e dell'ingratitudine usata verso di quella, proponendosi la vera emendazione di vita con la perseveranza nel suo santo servizio. Diranno l'Uffizio della Beata Vergine in tuono divoto con ordine, e con distinta pronunzia, e con quella attenzione, e riverenza, che si deve innanzi al Divino cospetto, e della Corte Celeste, schivando ogni atto immodesto, e scacciando dal cuore ogni vano, e terreno pensiero, acciò non siano da Dio ripresi con quelle parole: “Hic populus labiis me honorat, cor autem corum longe est a me”. La mattina reciteranno il Mattutino con le altre Ore fino a Nona inclusive. Dopo il desinare il Vespro, e la Compieta. Ogni prima Domenica del mese, l'Uffizio de' Morti per li Fratelli defunti. Quelli, che non sapranno leggere, diranno in vece dell'Uffizio della Madonna, una volta tutto il Rosario, ed in luogo dell'Uffizio de' Morti, trentatré Pater e Ave in memoria de' trentatré anni che il Signore conversò in questa vita. Si stabilisca la mattina un'ora, nella quale i Fratelli possano comodamente esperire l'Uffizio, ed udire la Messa, e la Predica, ed attendere ad altre buone opere; ed il Vespro, e la Compieta non impedisca l'ora determinata per le Scuole della Dottrina Cristiana, nelle quali non ricusino di dare con ogni prontezza, e carità quell'ajuto, che sarà loro richiesto dal Priore Generale della Compagnia, ovvero da' loro Cu- rati, come in opera così pia, ed accetta a Dio nostro Signore. Nell'Oratorio si osservi il santo silenzio, massime nell'ora dell'Uffizio, fuori di quello non si ragioni, se non di cose d'edificazione onde si possino aiutare in spirito, ed unirsi più strettamente col Signore, il qual dice: “Dove saranno due, o tre congregati nel nome mio, quivi sarò in mezzo di loro”. Però si dia la debita penitenza a chi introdurrà ragionamenti di cose mondane. Vi sia qualche libro spirituale, come le opere del Granata, Ludovico Pittorio, Gaspare Loarte, e simili altri approvati, e sempre si legga qualche cosa ad utilità e consolazione de' Fratelli nel tempo che avanzerà, secondo che meglio giudicherà il Confessore. Entrando nell'Oratorio, si dica: “Pax vobis”, e presa l'Acqua Santa inginocchiandosi nel mezzo, e detto il Pater noster se n'anderà con modestia al suo luogo. Nissuno uscirà fuori dall'Oratorio senza licenza del Priore, o Sotto-Priore. Dirà ciascuno ogni giorno dieci Pater, ed Ave in memoria delle molte, ed aspre battiture che ricevette il Salvatore alla colonna, e cinque in memoria delle cinque Piaghe. Avranno tutti particolar divozione al Santo, o alla Santa, nella cui protezione sarà la Compagnia, e così a quel Santo, del quale ciascuno avrà il nome, pigliandoli per loro Avvocati, ed intercessori appresso alla Divina Maestà. S'eserciteranno nell'Orazione mentale, come quella che desta lo spirito, ed illumina la mente nel conoscimento di se stesso, e nell'amore dei Signore; nel che si faranno dai loro Confessori ammaestrare: del consiglio dei quali, ed in questo, e nelle altre cose appartenenti alla vita spirituale, si governeranno. Osserveranno particolarmente il buon instituto di fare insieme con tutta la sua famiglia l'Orazione della sera, che al suono della campana s'annunzia; nella quale oltre l'Indulgenza, che conseguiranno, sentiranno particolari favori della divina grazia, facendola divotamente, poiché il Signore a quelli, che nel suo santo nome sono congregati, promette la sua presenza, e che saranno le loro dimande dall'Eterno Padre esaudite. Non mancheranno parimente (se sarà loro possibile) di udire ogni giorno divotamente la Messa, nella quale si rappresentano i Misterj della Passione del Signore, e s'offerisce quel salutare sagrifizio, dal quale deriva ogni nostra salute. Introdurranno anche nelle loro case la santa consuetudine di benedire la mensa avanti al mangiare, e dopo di render le grazie al Signore de' suoi benefizj, con li quali continuamente ci visita, e ricerca per la sua infinita carità.

  

Della confessione, e Comunione.

Cap. VI.

Il Sagramento della Penitenza, e quello della Sacra Comunione sono le due colonne, che hanno da reggere, e conservare fermo, e stabile l'edificio spirituale di questa Confraternita. Il primo de' quali innalza l'anima dalle tenebre del peccato nella luce della divina grazia; il secondo la fortifica, e le dà vigore di resistere sino alla corona, agli assalti delle tentazioni. Avrà adunque ciascuna Compagnia un Confessore di dottrina, e di religiosi costumi, approvato dall'Ordinario, che sia zelante della salute delle Anime, e sollecito in incamminare per la via del divino servizio; e da lui tutt'i Fratelli almeno una volta il mese si confesseranno, e riceveranno la Sacrosanta Eucaristia ogni prima Domenica dei mese, e nelle Feste principali, come nella Natività del Signore, nell'Ascensione, nella Pentecoste, nell'Assunzione della Beata Vergine, e nel giorno di tutt'i Santi. Procurando di cavare quei divini tesori, che il Signore conferisce a quelli, che nella Comunione lo ricevono con fervente spirito, essendosi prima ben provati, ed avendo con l'interno pentimento, e sincera confessione delle lor colpe purificata la coscienza; acciocché accostandosi immondi alla mensa degli Angioli non siano dal Signore condannati come sacrileghi, e rei del suo sagratissimo Corpo. Siccome all'incontro conservandosi i Fratelli puri dal peccato mortale, e fatto l'abito nelle Cristiane virtù, estirpati da loro gli abiti viziosi per mezzo di questi Sacramenti, frequentandoli anco più spesso che non s'è detto con quella diligente preparazione, e purità, che si richiede, tuttavia sentiranno in loro maggior accrescimento della Divina grazia, e più fervore nel ben operare.

 

 

Del celebrare le Feste della Confraternita.

Cap. VII.

Nel celebrare le Feste della Compagnia s'attenda con particolare studio a glorificar Dio più con l'apparato interno, che con l'esterno. Pertanto osserveranno la Vigilia col santo digiuno, non essendo impediti, e nel giorno della Festa, oltre all'Uffizio ed altre loro ordinarie divozioni, adornati della veste nuziale, e ripieni dì quel gaudio, che risulta dalla purità dell'anima, e dalla carità, che interiormente lo Spirito Santo diffonde ne' cuori, anderanno alla sacra Mensa a gustare, quanto è soave il Signore, e per maggior ajuto, e consolazione procureranno vi sia anco il cibo della parola di Dio, predicata da uno, che sia approvato come di sopra. Si proibiscono totalmente i conviti, che già in tali giorni si facevano, come indecenti ed alieni dalla Cristiana disciplina. L'apparato delle Chiesa sia moderato, e tale, che dia divozione, e non distrazione. E ciascuna Compagnia presenterà all'Ordinario una lista delle spese, che in tali apparati si richiedono, e secondo che da lui sarà approvata, così secondo quella ogn'anno le compagnie si regoleranno.

 

 

Del Digiuno, e della Disciplina.

Cap. VIII.

Essendo il Digiuno, e la Disciplina come due freni, con i quali si sbassa la superbia della vita, e si mortifica la vivezza della sensualità, sicché la carne con umile soggezione si rende ubbidiente allo spirito: i Fratelli inoltre, che saranno diligenti osservatori de' digiuni comandati dalla Santa Chiesa, piglieranno ancora in divozione quello dei venerdì in memoria della Passione del Signor nostro Gesù Cristo. Useranno le discipline fatte di cordelle, e tutte d'una istessa forma: e riducendosi alla memoria i flagelli, co' quali l'istesso nostro Signore legato alla colonna fu battuto per le nostre iniquità, si renderanno pronti, e ferventi nella flagellazione di loro stessi, non solo per li peccati proprj, ma anco per quelli del Popolo, e faranno questo pio esercizio tutte le Domeniche dell'Avvento, e quelle che correranno dalla Settuagesima sino alla Domenica dell'Olive inclusive, e nelle tre Domeniche delle Processioni generali ed il Giovedì Santo. E perché sono alcuni giorni, ne' quali regnano più dissoluzioni, e con più scandalosa, e mondana libertà s'offende Dio, come ne' giorni avanti il primo della Quaresima, nelle Calende d'Agosto, ed in quelle dì Maggio, i Fratelli per dissentire l'ira Divina, e per opporsi al furore dell'inimico Infernale, che con tanti lacci tira l'anime nel suo dominio, ritirati ne' loro Oratorj con le Discipline imploreranno la Divina Misericordia per le tante offese, che contro la sua Maestà si commettono in tali giorni. E perché il Signore benignamente apre le viscere della sua misericordia al peccatore, che in se stesso castiga le colpe commesse, s'esortano i Fratelli per il nome di Gesù Cristo ad esercitarsi anco più spesso di quel che s'è detto di sopra in questa sorte di penitenza sì salutifera, e propria del loro instituto.

 

 

Della Limosina.

Cap. IX.

Siano i Fratelli elemosinieri, perché la Limosina è quella che non altrimenti smorza i peccati che l'acqua l'ardente fuoco, e non patisce che l'anime vadano nelle tenebre. Perciò tutte le volte, che si congregaranno insieme ne' loro Oratorj, offeriranno nella cassetta o bussola a ciò deputata, quel che a ciascuno piacerà nel Signore, sì per li bisogni occorrenti nella Compagnia, sì anco per sovvenire a' Fratelli poveri, o infermi, de' quali avranno quella cura che richiede il debito della fraterna ca- rità.

Delle Processioni.

Cap. X.

Ogni anno nelle tre Domeniche, che immediatamente seguitano dopo l'Ottava di Pasqua, tutt'ì Fratelli di tutte le Compagnie de' Disciplini della Città, la mattina per tempo si congregaranno in quella Chiesa che sarà loro deputata dal Vescovo, dove udita la Messa, e fattosi un breve Sermone a proposito da qualche religioso approvato, come di sopra, posti tutti in Processione sotto i suoi Confaloni anderanno a visitare per ciascuna Domenica quelle Chiese, che il Vescovo ordinerà ritornando sempre al luogo, donde si sono partiti, e nell'andare, e ritornare diranno sempre i Sette salmi, e tutte tre le volte dopo il ritorno congregati tutti in Chiesa, faranno la disciplina; nelle Terre, Ville fuori della Città, dove non sarà comodità di far unione di più Compagnie insieme, ciascuna Compagnia farà le sopradette Processioni da per se, andando a quelle Chiese, ovvero Oratorj, che saranno più comodi, ovvero, non essendovi Chiesa, né Oratorio comodo, andando intorno alla sua Terra, secondo ordinerà il suo Curato. Le quali Processioni si facciano con intenzione di pregare Nostro Signore, che estirpi ogni eresia, che conservi in pace li Principi Cristiani, ed accresca la sua Santa Fede, che ci conservi i frutti della terra, che difenda, e guardi il Popolo da Carestia, Peste, e Guerra. Andando alle altre comuni Processioni del Clero (al che siano tenuti tutte le volte, che dal Vescovo saranno chiamati) vadano dicendo il loro Uffizio della mattina ovvero le Litanie, ovvero cantando alcun inno, e simili Orazioni a proposito della Festa, o de' casi, per li quali si faranno le Processioni secondo che sarà ordinato loro dal Vescovo. Ed attendano di procedere con modestia, gravità, e divozione, senz'alcun segno d'atto indecente, avendo avanti agli occhi la gloria di Dio Nostro Signore, e la buona edificazione dei prossimo. Circa all'andare avanti o dietro osservino l'ordine, che sarà dato loro dal Vescovo.

 

 

Degli Ufficiali, e prima del Priore, e Sotto-Priore.

Cap. XI.

Avrà ciascuna Compagnia per governo un Capo, il quale sia chiamato Priore, a cui i Fratelli renderanno quell'ubbidienza, e riverenza, che si conviene. Il suo Ufficio sarà di conservare la Compagnia insieme unita col vincolo della santa pace, e fraterno amore; di fare, che si osservi diligentemente la Regola, di trar via ogni disordine, e confusione. Nel consigliare sia prudente, nel riprendere sedato; nell'esortare fervente; nel castigare discreto; nel conversare modesto, ed affabile. Il Sotto Priore terrà il luogo del Priore, ed amministrerà il suo Ufficio in sua assenza.

 

 

Del Maestro de' nuovi Fratelli.

Cap. XII.

Il Maestro de' nuovi fratelli avrà cura d'ammaestrar quelli, che si ricevono nella Dottrina Cristiana, nel dir l'Ufficio, nel Canto, e Cerimonie, nell'osservanza della Regola, e d'indurli a far una Confessione Generale, e finalmente con ogni diligenza indirizzarli per la via delle sante virtù, e pietà Cristiana, esortandoli, e correggendoli con amorevoli riprensioni, e caritative penitenze, andando egli avanti col suo buon esempio.

 

 

Del Regolator dell'Uffízio.

Cap. XIII.

Il Regolator dell'Uffizio avrà cura di compartire ogni mese quelle parti dell'Uffizio, che in Coro avranno da intuonare, cantare, o dire secondo che a lui piacerà; e che l'Uffizio si dica correttamente, appuntatamente, e con debito ordine, secondo i tempi, e con pie cerimonie, e di notare quelli, che mancheranno di venire alla Compagnia, ovvero che verranno tardi, e per tal effetto si tenga nell'Oratorio una Tavoletta di legno con i suoi biroli, per notare quelli, che mancheranno come di sopra.

 

 

Del Sagrestano.

Cap. XIV.

Il Sagrestano avrà cura della cera, olio, Paramenti, Calici, e d'ogni altra cosa appartenente alla Chiesa, ovvero Oratorio, d'apparecchiare, ovvero di far apparecchiare a suoi tempi le cose, che dovranno apparecchiarsi nella Festa della Compagnia. Procurerà che la Chiesa sia adornata secondo la forma, e spesa, che sarà prescritta dall'Ordinario, come di sopra; terrà detta Chiesa, o sia Oratorio ben netti da ogni immondizia; e farà altri servizi per bisogno d'esso Oratorio, o Chiesa, secondo l'ordine, che sarà a lui dato dal Priore. Nel principio del suo Officio riceverà in consegna per Inventario il tutto, e nel fine ne renderà conto, e tal consegna si faccia dal Priore, Sagrestano, e Sindaci vecchi, e non darà alcuna cosa consegnatagli in prestito a chi si voglia senza licenza del Capitolo. Il Priore gli assegni uno de' Fratelli, che l'aiuti nel suo officio, se sarà bisogno.

 

 

Del Depositario.

Cap. XV.

Il Depositario riceverà, e terrà appresso di se in governo tutte le limosine, ed entrate della Compagnia, facendo di tutto debita scrittura; né sborserà alcun danaro senza un mandato sottoscritto dal Priore, e dal Cancelliere. la Cassa dei danari avrà due Chiavi diverse, e l'una delle quali terrà appresso di se, e l'altra il Priore.

 

 

Del Cancelliere.

Cap. XVI.

Il Cancelliere terrà conto in un libro di tutte l'entrate, e carichi della Compagnia, farà memoria di tutti gl'instromenti, che alla giornata si faranno in nome di essa, e noterà quelli, che già saranno fatti, ed insieme tutte le scritture a lei appartenenti, ed ordinazioni, che dal Capitolo si faranno, e l'elezione degli Ufficiali, i nomi, ed i cognomi de' Fratelli, quando entrano nella Compagnia, quando si stabiliscono, e quando muoiono. Sarà anco cura del Cancelliere di ricordare a' suoi tempi al Capitolo i carichi della Compagnia, acciò non si lascino addietro; ma si eseguiscano, come si deve. E sarà ben fatto, che ciascuna Compagnia abbia una particolare Tavoletta, dove ordinatamente siano descritti, e notati tutt'i legati, e carichi suoi co' giorni, nei quali si avranno da eseguire, e con le cose, che si avranno da fare; e tal Tavoletta si potrà tenere nel luogo, dove si farà il Capitolo, o nell'Oratorio attaccata al muro, acciò meglio si possa tenere a memoria da' Fratelli.

 

 

De' Procuratori.

Cap. XVII.

Li Procuratori, che potranno essere due, o tre, avranno cura di attendere alle liti, e negozj della Compagnia, e di spender per li bisogni, che ordinariamente a quella occorrono. Ma nelle cose straordinarie e d'importanza non faranno cosa alcuna senza licenza dei Capitolo, al quale nel fine dei loro Ufficio renderanno conto del maneggio avuto, e delle spese fatte.

 

 

Degl'Infermieri.

Cap. XVIII.

Saranno due Infermieri pii, e solleciti, l'impresa de' quali sarà di visitar caritativamente i Fratelli infermi, ed il procurare o per mezzo della Compagnia, o d'altri, che siano con carità sovvenuti nelle necessità spirituali, e temporali, facendo loro tutti que' servizi, che in simili casi i buoni, ed amorevoli Fratelli devono fare. E particolarmente nel tempo dei transito siano loro assistenti, aiutandoli al ben morire con Orazioni, e pie esortazioni; procurando, che a tempo ricevano i Sacramenti della Chiesa; e che essendo lor portata la Santissima Eucarestia, gli altri Fratelli con l'Abito, e con il lume acceso l'accompagnino cantando il Miserere, ed altre Orazioni a proposito. Passato l'infermo da questa vita, sarà da tutti accompagnato alla Sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'Anima sua l'Officio de' Morti, senza però apparati di pompe funebri, non essendo questo Ufficio loro.

 

 

Degli Assistenti al Banco.

Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, i quali tutte le Feste la mattina, ed il dopo desinare, mentre dura la Congregazione, avranno da stare assistenti al Banco in Chiesa a ricevere le limosine, che saranno offerte, ed avranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna donna, nel qual tempo potranno dire l'Offizio tra loro con voce bassa, e legger alcun libro divoto, acciò suppliscano in Chiesa a quello, che faranno nell'Oratorio.

 

 

Del tempo, che hanno da durare in ufficio gli Uffiziali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li suddetti Uffiziali avranno da durare in officio un anno, eccetto gli Assistenti al Banco, che dureranno un mese solo e saranno eletti dal Priore. E chi sarà stato Priore un anno, non possa essere di nuovo eletto al medesimo officio, se non passati due anni, ed il medesimo s'osservi dal Sotto Priore, il quale però possa esser eletto al fine dei suo officio per Priore, se così parerà bene alla Compagnia né possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non avrà almeno venticinque anni compiti, e non avrà perseverato con buon esempio nella Compagnia quattro anni continui. L'elezione del Priore, Sotto-Priore, e Maestro de' Nuovi si faccia a ballotazione, ovvero a voci secrete alla presenza del Confessore della Compagnia, ovvero d'un altro Sacerdote deputato dal Vescovo, e quello sia eletto, che avrà avuto la maggior parte delle voci in suo favore. Gli altri Uffiziali siano eletti all'arbitrio di questi tre, dichiarando, che un parente non possa dar voce all'altro; e che fra tutti gli Uffiziali non si possano eleggere due, che siano parenti insieme. E tal elezione si farà nella Festa di tutt'i Santi, e nella prima Domenica dell'Avvento entreranno tutti possesso dell'officio.

 

 

Dell'Autorità degli Ufficiali.

Cap. XXI.

In appresso ai sopradetti Uffiziali finchè dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al Banco) sarà tutta l'autorità, e governo della Compagnia. Sicché essi soli, o almeno i due terzi di loro potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti, ma all'elezione degli Uffiziali, ed al ricevere de' Fratelli, avrà da concorrere l'universal Compagnia.

 

 

Delle Pene.

Cap. XXII.

E perché il timor della pena suole alle volte ritirare gli uomini dal male, ed indurti al bene, dove non opera l'amore della virtù; per provveder alli disordini, che potriano nascere nelle Compagnie, ed acciocché le buone Compagnie non siano disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli, si costituiscono l'infrascritte pene.

- Chi subornerà alcuno per far dar la voce a se, o ad altri, per la prima volta sia privo della voce attiva e passiva per due anni, per la seconda sia cancellato dalla Compagnia;

- Chi senza legittima causa, o senza avvisare il Confessore, ovvero il Priore, perderà una volta la solita Comunione, faccia la disciplina in presenza degli altri nell'Oratorio, ovvero stia fuori dell'Oratorio per un mese all'arbitrio del Priore; Chi la perderà due volte continue, se gli raddoppi la pena; Chi la perderà tre volte, sia cancellato;

- Chi porterà pugnale, o spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia per due mesi: se non vorrà deporre l'armi, sia cancellato;

- Chi sarà pertinace in non voler obbedire al Priore, ovvero gli dirà grave ingiuria, sia cancellato;

- Chi bestemmierà Dio, o la Beata Vergine, o dirà altra atroce bestemmia, sia cancellato;

- Chi porterà odio, e non vorrà far pace, ovvero perdonare, dopo la seconda ammonizione, sia cancellato;

- Chi mancherà tre volte continue di venire alla compagnia senza legittimo impedimento, e non avendo avvisato il Priore, sia cancellato;

- Chi anderà alle taverne senza necessità, faccia tre discipline nell'Oratorio, o stia fuor d'esso per un mese, e non emendandosi, sia cancellato;

- Chi commetterà peccato di fornicazione, o d'adulterio, o altro peccato di carne, sia cancellato;

- Chi farà giuramento falso in giudicio, sia cancellato;

- Chi moverà lite senza licenza del Confessore, o del Priore, stia fuori della Compagnia, finché l'avrà finita avendo ragione, avendo il torto sia cancellato;

- Chi ruberà, o in altro modo darà danno notabile al Prossimo, sia cancellato;

- Chi senza legittimo impedimento, e senza avvisar il Priore, mancherà di venire alle Processioni, stia per un mese di sotto a tutt'i Fratelli, ovvero faccia una volta la disciplina in mezzo all'Oratorio all'arbitrio dei Priore: se mancherà due volte, gli sia raddoppiata la pena, se tre volte continue, sia cancellato.

Se alcuna Compagnia ricuserà d'andare alle tre Processioni Generali, ed alle altre ordinate dal Vescovo, sia punita all'arbitrio d'esso. E finalmente chiunque commetterà altro grave errore, sia punito con pena proporzionata. E l'autorità di correggere, e gastigar i Fratelli con le suddette, ed altre pene, stia presso il Priore solo, ovvero in sua assenza al Sotto-Priore, eccetto che quando si avrà da cancellare alcuno, la cancellazione si faccia col parere, e consenso del Capitolo. Essendo alcuno per sua colpa cancellato dalla Compagnia, perda l'Abito e sia applicato alla Scuola, né sia admesso in altra. E quelli, che contrafarà, sia privo dell'andare alle Processioni per un anno, e tale ammissione sia nulla. Nissuna Compagnia possa di nuovo ricevere chi sarà cancellato, se non passato un anno; e se non vedrà in lui manifesta emendazione, e giudicandosi esser bene riceverlo, sia ricevuto per nuovo. Finalmente, acciocché i presenti ordini non siano posti in obblivione, e negletti, ma conservati nella memoria, ed eseguiti: ciascun Fratello ne terrà presso di se una copia, e la leggerà, ovvero farà leggere, almeno una volta il mese. E parimenti tutt'i Priori almeno quattro volte l'anno la facciano leggere in presenza di tutte le loro Compagnie, insieme col Breve dell'indulgenze concesse da Papa Gregorio XIII.

 

A queste, e simili Compagnie, si degni il Signore di conceder grazia d'esser nel numero di quei buoni, e fedeli servi, che essendo stati in poche cose fedeli, sono ricevuti nell'eterno gaudio del Lor Signore, e constituiti sopra molti beni.

 

 

Modo di far orazione in comune.

 

Dilettissimi in Cristo Gesù, Padri, e Fratelli:

 

perché in questa Divino Uffizio noi abbiamo lodato il nostro Creatore con quella pura, e divota elevazione di mente, che si deve, pregaremo umilmente la sua infinita misericordia, che si degni di perdonarci tutti gli errori, che in ciò abbiamo commessi.

Pater noster. Ave Maria.

 

Faremo ancora Orazione per li nostri Fratelli absenti, che il Signore doni loro la sua Divina grazia, sicchè liberi da' lacci, ed impedimenti dei mondo possano con la mente tranquilla camminare nella via del suo santo servizio, ed essere solleciti a venire insieme con noi a lodare, e glorificare Sua Divina Maestà.

Pater noster. Ave Maria.

 

Pregaremo per il prospero, e tranquillo stato della Santa Chiesa Cattolica, per il Sommo Pontefice, per il Collegio de' Cardinali, Vescovi, e Prelati, e per tutto il Clero, acciocché ripieni di carità, e di celeste lume, reggano santamente il Popolo Cristiano; onde segua la salute dell'Anime, l'aumento, ed esaltazione della Fede.

Pater noster. Ave Maria.

 

Parimenti per li Principi Cristiani, e particolarmente per l'Eccellentissimo Nostro N. e sua Famiglia, ed universalmente per tutt'i Magistrati, che il Signore indirizzi la mente loro col suo Spirito, e li disponga a reggere con giustizia, e clemenza, ed a mantenere la pace, ed unione in tutt'i Popoli a loro soggetti.

Pater noster. Ave Maria.

 

Dimandaremo ancora alla sua Divina Misericordia la fertilità della terra, la salubrità dell'aria, ed altre cose necessarie per uso di questa vita in servizio di Sua Divina Maestà.

Pater noster. Ave Maria.

 

Pregaremo in appresso per gli'infermi, afflitti, carcerati, viandanti, e pellegrini, che il Signor Iddio conceda a ciascuno quel, che sia a salute dell'anima, e del corpo.

Pater noster. Ave Maria.

 

Faremo finalmente orazione per l'Anime de' Fedeli Defonti, ed insieme col Profeta divotamente diremo:

Antiph.:

Si iniquitates.

Psalm.:

De profundis clamavi ad te Domine, etc.

In fine:

Si iniquitates observaveris Domine, Domine, quis sustinebit?

 

Kyr. Kyr. Kyr.