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Condizione giuridica delle confraternite
( a cura del Priorato delle Confraternite per la
Diocesi di Acqui )
Il fine di culto civilmente riconosciuto permette alla
Confraternita di essere equiparata ad una parrocchia e di essere qundi
soggetta all’esclusiva ingerenza dell’autorità religiosa e non dello stato. In
questo modo non si è obbligati a presentare nessuna dichiarazione dei redditi
sulle attività svolte ma soltanto un bilancio in curia; restano da pagare le
tasse sui beni immobili che non siano luoghi di culto come gli oratori.
È possibile distinguere 5 tipologie di confraternite:
A)
confraternite
aventi fine di culto civilmente
riconosciute;
B)
confraternite
aventi fine di culto non ancora riconosciute, formalmente esistenti al 7 giugno
1929
C)
confraternite
aventi fine di culto non ancora riconosciute formalmente non ancora esistenti
al 7 giugno 1929
D)
confraternite
aventi fine di culto non ancora riconosciute formalmente non più esistenti
al 7 giugno 1929
E)
confraternite
aventi fine di assistenza e beneficenza;
A) Confraternite
aventi fine di culto civilmente riconosciuto
Sono
enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e devono necessariamente essere iscritte nel registro delle
persone giuridiche (Legge 20 maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria
del Tribunale civile del capoluogo della provincia in cui hanno sede.
Le curie
diocesane sono invitate a controllare che tutte le confraternita per le quali
esiste il decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto
siano effettivamente iscritte nel suddetto registro. (Tutte quelle di cui RD del 33)
Se
la confraternita non è operativa (quiescente)
Nel caso che una confraternita abbia cessato di fatto
l'attività, non abbia più neppure un confratello o comunque non sia in grado di
eleggere gli organi statutari,
il Vescovo
diocesano deve nominare un commissario
a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda
all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la
confraternita per un tempo determinato oppure si trovano nuovi confratelli che
provvedono alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e
agli altri atti amministrativi.
A questo punto sono possibile tre diversi sviluppi
1) la confraternita
viene ricostituita
Il commissario dopo
aver identificato i nuovi confratelli, lascia la carica e si elegge un nuovo
consiglio che provvede alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel
registro e agli altri atti amministrativi.
2) la confraternita
viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente
costituzione all’interno dello stesso comune che ne è priva
a) Il commissario o il nuovo consiglio richiedono alla
prefettura il trasferimento della sede della confraternita quiescente presso la
confraternita “attiva”
b) si
fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al
nome della confraternita “quiescente” quello della
confraternita “attiva
3) la confraternita
viene soppressa
Qualora il Vescovo non
ravvisi la possibilità di adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio di
tem senza
attendere la scadenza del termine dei "centum
annorum" previsto dalla medesima disposizione canonica come causa
estintiva.
La devoluzione dei
patrimonio deve essere disposta secondo le indicazioni (e con la procedura)
stabilite dall'art. 20 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede
il 15 novembre 1984: vale a dire, in favore dei destinatari previsti dalla
volontà dei disponenti o dallo statuto della confraternita stessa, o, in
mancanza di specifiche previsioni, in favore dell'ente immediatamente superiore
ai sensi dei can. 123 (cioè della
Diocesi), fatti sempre salvi gli eventuali diritti acquisiti.
B)
Confraternite esistenti al 7 giugno 1929 aventi fine di culto non ancora
riconosciuto formalmente
Dall'esame della normativa vigente
appare chiaro che le confraternite del tipo in esame, pur essendo rimaste di
fatto per oltre cento anni alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono
tuttora equiparate alle IPAB e soggette di conseguenza alla relativa normativa
fino a che il fine di culto non sia civilmente riconosciuto con decreto
ministeriale. Esse pertanto non possono essere iscritte nel registro delle
persone giuridiche private.
Le confraternita con fine di culto non ancora riconosciuto
formalmente possono trovarsi in situazioni di fatto assai differenti:
alcune
svolgono attività in modo continuativo e provvedono regolarmente all'elezione
degli organi statutari;
altre svolgono
attività soltanto in occasione delle feste patronali e non provvedono a
regolari elezioni
altre infine
non svolgono più attività da diversi anni, e tuttavia seguitano ad esistere
formalmente
Il Ministero dell'Interno ha indicato nella circolare
ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998 la
documentazione
necessaria per ottenere il riconoscimento civile dei fine di culto
1.
Istanza in
bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale
2. Assenso
dell'Ordinario diocesano
3. Decreto di
erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano
4. Verbale
dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il
riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto
5. Documenti
comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929
6. Statuto
7. Prospetti
economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente,
sottoscritti dal legale rappresentante
8. Relazione
storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'ente e all'attività
svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei
confratelli.
Appare
evidente l'opportunità che le confraternite amministrate da un commissario
straordinario ricostituiscano gli organi statutari prima di deliberare la
richiesta di riconoscimento del fine di culto di cui al n. 4. La procedura è la
seguente:
a) ammissione di un
congruo numero di confratelli con delibera del commissario o dell'Ordinario
diocesano;
b) convocazione dell'assemblea per l'elezione
degli organi statutari;
c) elezione del
moderatore e degli organi statutari;
d) conferma del moderatore da parte
dell'Ordinario diocesano.
La delibera,
di cui al n. 4, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei fine
esclusivo o prevalente di culto non deve essere fatta con atto notarile; è
sufficiente che essa risulti da una copia dei libro dei verbali, autenticata
dal cancelliere della curia diocesana.
I documenti
comprovanti l'esistenza dell'ente al 7 giugno 1929, di cui al n. 5, possono
consistere - a titolo esemplificativo - nello statuto antico, in relazioni
storiche che citano la confraternita, in contabilità o in documenti relativi a
beni immobili o mobili (scritture private, atti pubblici, lasciti o legati,
ecc.). Si noti che occorre dimostrare l'esistenza dell'ente, non il
possesso da parte del medesimo della personalità giuridica, perché questa si
presume.
Nel caso che
lo statuto della Confraternita riconosciuta risulti per vari aspetti meno
congruo con l'attuale configurazione concreta e con l'attività spirituale e
pastorale della stessa e, in, ogni caso, bisognoso di adeguamento alla
disciplina del codex 1983 in
materia di associazioni di fedeli, sarà bene procedere successivamente,
ottenuto il riconoscimento del fine di culto, al necessario aggiornamento,
coinvolgendo i confratelli.
I prospetti
economici, di cui al n. 7, consistono nell'indicare le entrate e le uscite dei
singoli anni e il saldo esistente, nonché l'eventuale stato patrimoniale al 31
dicembre precedente.
A questo punto si dovrà seguire una delle tre strade viste
in precedenza:
1) la confraternita viene
ricostituita
2)
la confraternita
viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa
un’altra di recente
costituzione
all’interno dello stesso comune che ne
è priva
3) la confraternita
viene soppressa
C) Confraternite
aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente non ancora esistenti
al 7 giugno 1929
Per questo tipo di confraternite non è possibile acquisire
la personalità giuridica. È tuttavia praticabile la strada dell’aggregazione
con una confraternita dotata di personalità giuridica e non più attiva ma
esistente al 1929 esistente all’interno dello stesso comune.
I passi da seguire in questo caso sono:
.1) il Vescovo
diocesano deve nominare un commissario
della confraternita “quiescente” a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto
canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti
amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato, oppure i
confratelli della confraternita attiva assumono i ruoli direttivi della
confraternita “quiescente” provvedendo alla nomina degli organi direttivi e
provvedere all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.
2) Si richiede
alla prefettura il trasferimento della sede presso la confraternita “attiva”
3) Si fa
richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita
“quiescente” quello della confraternita “attiva”
d) Confraternite
aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente non più esistenti
al 7 giugno 1929
Queste confraternite sono da considerarsi “storiche” non
essendo più possibile riattivarle a causa della scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla
disposizione canonica come causa estintiva.
e) Confraternite aventi fine di
assistenza e beneficenza
3. Le confraternite aventi fine prevalente di assistenza e
beneficenza sono .equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (la c.d. legge
Crispi) e successive modificazioni. Esse, in quanto persone giuridiche
pubbliche nell'ordinamento italiano, non possono e non devono essere iscritte
nel registro delle persone giuridiche private.
Negli ultimi anni si sono verificate rilevanti novità
legislative e giurisprudenziali in materia di IPAB. La Corte costituzionale con
sentenza n. 396 del 7 aprile 1988
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
1 della citata legge Crispi, nella parte in cui non prevede che le IPAB
regionali e infraregionali possano continuare a sussistere, assumendo la
personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di
una istituzione privata.
A seguito di tale sentenza il Governo ha emanate con
D.P.C.M. 16 febbraio 1990 una direttiva in materia alle regioni, precisando
che: "Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che
continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in
ordine alle quali sia alternativamente accertato:
a) il carattere
associativo;
b) il carattere
di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione
religiosa" (art. 1, comma terzo).
Tali indirizzi sono stati recepiti in diverse leggi
regionali.
A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e
delle successive leggi regionali recentemente diverse IPAB hanno assunto la
personalità giuridica di diritto privato.
I principi ispiratori dell'Accordo di revisione del
Concordato dei 18 febbraio 1984 fanno sorgere un'incompatibilità tra
l'appartenenza di un'associazione all'ordinamento confessionale e la sua
qualifica di ente pubblico nell'ordinamento statale. Per questa ragione è
opportuno che tutte le confraternite qualificate come IPAB chiedano la
personalità giuridica di diritto privato nell'ordinamento italiano,
avvaalendosi della possibilità derivante dal ricordato intervento della Corte
Costituzionale e facendo riferimento alle disposizioni procedurali che molte
regioni hanno emanato.
E' bene, tra l'altro, ricordare che gli indirizzi di
politica legislativa emergenti dal disegno di legge in materia di riforma dei
servizi socio-assistenziali presentato dal Governo al Parlamento vanno nella
direzione del superamento della figura delle IPAB attraverso l'obbligatoria
trasformazione in fondazione di diritto privato o in azienda comunale.
4. Per quanto riguarda l'ordinamento canonico si pone il
problema se le confraternite aventi fine di beneficenza debbano essere
considerate associazioni di fedeli pubbliche o private.
Le confraternite fino all'entrata in vigore del nuovo codice
erano qualificate come persone giuridiche pubbliche: non solo perché il codice
pio-benedettino non prevedeva le associazioni private, ma anche per la ragione
specifica che esse avevano come fine l'incremento dei culto pubblico e non
potevano essere erette so non con formale decreto dell'autorità ecclesiastica
competente (cf. cann. 707-708 del codice del 1917).
Il codice di diritto canonico del 1983 ha introdotto la
distinzione tra associazioni pubbliche e private; ciò comporta la possibilità
di qualificare come associazioni private dì fedeli talune confraternite che in
passato erano state qualificate pubbliche, sempreché esse abbiano le
connotazioni proprie dell'associazione privata (cf cann. 298-311 e 321- 326).
Le confraternite, avendo per norma come fine anche
l'incremento del culto pubblico (cf can. 707, § 2 del codex 1917), in linea con
la tradizione dovrebbero essere qualificate come associazioni pubbliche di
fedeli (cf can. 301). Fanno eccezione in Italia le confraternite che non hanno
scopo esclusivo o prevalente di culto, per la precisa ragione che
nell'ordinamento canonico vige la norma pattizia per cui esse sono soggette
alla pubblica amministrazione (ora alla regione) per quanto riguarda
l'organizzazione e l'amministrazione (art. 71, comma primo, delle Norme
approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984: "Le confraternite non
aventi, scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate
dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per
quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto"; cf art. 17 legge 27
maggio 1929, n. 848). Se queste confraternite non sono soggette all'Ordinario
per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione, appare conveniente
che nell'ordinamento canonico non siano considerate associazioni pubbliche di
fedeli, bensì qualificate associazioni
private dotate di personalità giuridica ai sensi dei cann. 299 e 322.
Le confraternite aventi fine prevalente di assistenza e
beneficenza che hanno modificato il proprio statuto eliminando le finalità di
religione e di culto o il riferimento all'autorità ecclesiastica, quelle che
non si sono attivate per chiedere la depubblicizzazione e quelle che di fatto
hanno rifiutato di tenere rapporti con l'autorità ecclesiastica, devono essere
soppresse nell'ordinamento canonico, in quanto si verificano gli estremi delle
"graves causae" previste dal can. 320, § 2 o del "grave damnum
disciplinae ecclesiasticae" previsto dal can. 326, § 1.
In tale ipotesi resta fermo, qualora la confraternita abbia
una propria chiesa, che essa non potrà più gestire l'esercizio del culto e
dovrà cedere l'uso della chiesa alla parrocchia competente per territorio o
all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo diocesano al momento della
soppressione.
Quando si verifica una delle cause sopra indicate il Vescovo
deve perciò, a norma dei cann. 50 e 320, § 3, sentire i responsabili della
confraternita e quindi invitarli a scegliere tra due alternative:
- o chiedere al Vescovo stesso di confermare il
riconoscimento della confraternita con la qualifica di associazione privata di
fedeli e impegnarsi a gestire l'esercizio dei culto a norma del diritto
canonico sotto la sua vigilanza (cf. art. 17 della legge n. 848/1929 e art. 77,
comma primo, delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984);
- oppure, ove non si voglia il riconoscimento come
associazione di fedeli, chiedere la soppressione della confraternita
nell'ordinamento canonico ai sensi del can. 320 e cedere l'uso della chiesa e
l'esercizio dei culto all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo diocesano;
se, rifiutata la prima alternativa, la confraternita non accede neppure alla
seconda, il Vescovo può dar corso al procedimento diretto ad ottenere anche
agli effetti civili la cessione dei diritto d'uso della chiesa (cf. art. 831
codice civile).
Allegato A
Ministero
dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DEGLI
AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti
Circolare n. 111
Roma, 20 Aprile 1998
OGGETTO: Enti di culto
cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione dei procedimenti
relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche.
CULTO CATTOLICO
Riconoscimento giuridico degli enti.
Documentazione a carattere generale
1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale,
contenente:
-
generalità del rappresentante legale;
-
natura giuridica dell'ente;
-
denominazione e sede;
-
elencazione della documentazione allegata.
2. assenso della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento
giuridico:
-
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte
-
non occorre qualora l'Istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità
ecclesiastica
3. decreto di erezione canonica o di approvazione - se scritto in latino
dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
N.B.: per le Confraternite,
in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato
sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.
In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata
dovrà essere integrata come di seguito indicato
CONFRATERNITE
Riconoscimento del fine
prevalente o esclusivo di culto.
- Verbale dell'organo
deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento dei fine
prevalente o esclusivo di culto
- Documenti comprovanti
l'esistenza dell'ente al 7/6/1929
- Statuto
- Prospetti economici
analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e
sottoscritti dal legale rappresentante
- Dettagliata relazione
storico illustrativa relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta
dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli
- Parere della Regione da
esprimersi entra il termine massimo di 60 gg.
N.B. - per quanto riguarda
le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali
permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2 della circolare
Le
persone giuridiche sono, per loro natura, perpetue (can. 120, § 1). tuttavia, considerando
che le confraternita sono associazioni di fedeli, per le quali la presenza di
soci costituisco un elemento essenziale, è bene che il Vescovo diocesano
proceda alla soppressione della confraternita "quiescente', ai sensi dello
stesso canone citato
Le
confraternita aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non riconosciuto
formalmente con regio decreto o con decreto ministeriale si trovano attualmente
in una situazione di difficile qualificazione, che potremmo dire di
"limbo", a causa della loro inadempienza nel chiedere l'accertamento
dei fine secondo quanto previsto dalla normativa pattizia dei 1929.
L'art.
71 delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984 dispone nel
secondo comma:
-
"Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia
stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 77 del
regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in
vigore le disposizioni del medesimo articolo".
Il
richiamato art. 77 a
sua volta dispone: "L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di
culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli
accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione
con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione
suddetta tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere
soggette alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore, salvo quanto
dispone il capoverso dell'art. 52" (ora, peraltro, l'approvazione è data
con decreto del Ministro dell'Interno e non v'è più la necessità dei previo
parere del Consiglio di Stato).
L'art.
52, capoverso, si riferisce alle confraternita che non hanno scopo esclusivo o
prevalente di culto (cioè a quelle del secondo tipo), e stabilisce: "Tutte
le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite,
rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o
prevalente di culto".
Poiché
queste confraternite non hanno ancora avuto il riconoscimento civile dei fine
di culto, e quindi secondo le norme di derivazione concordataria sono
regolate dalla legge dello Stato e non possono essere soppresse con effetti
nell'ordinamento civile attraverso un decreto del Vescovo diocesano.
Nel caso che una confraternita possieda
dei beni, e questi siano amministrati da un commissario nominato dal Vescovo
diocesano, non è quindi possibile la soppressione con devoluzione del
patrimonio da parte dell'autorità ecclesiastica, perché l'ente è sotto la
vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile neppure l'accertamento del fine
di culto se prima non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e ripresa
l'attività. Non resta perciò che fare ogni sforzo per ricostituire la
confraternita e chiedere l'accertamento dei fine di culto nel rispetto di tutti
i requisiti indicati nella Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto
successivamente procedere alla soppressione
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