Condizione giuridica delle confraternite
( a cura del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui )

Il fine di culto civilmente riconosciuto permette alla Confraternita di essere equiparata ad una parrocchia e di essere qundi soggetta all’esclusiva ingerenza dell’autorità religiosa e non dello stato. In questo modo non si è obbligati a presentare nessuna dichiarazione dei redditi sulle attività svolte ma soltanto un bilancio in curia; restano da pagare le tasse sui beni immobili che non siano luoghi di culto come gli oratori.

È possibile distinguere 5 tipologie di confraternite:

A)    confraternite aventi  fine di culto civilmente riconosciute;

B)    confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciute, formalmente esistenti al 7 giugno 1929

C)    confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciute formalmente non ancora esistenti al 7 giugno           1929

D)    confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciute formalmente non più esistenti al 7 giugno 1929

E)    confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza;

 A)    Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto

 Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono necessariamente essere iscritte nel registro delle persone giuridiche (Legge 20 maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile del capoluogo della provincia in cui hanno sede.

Le curie diocesane sono invitate a controllare che tutte le confraternita per le quali esiste il decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto siano effettivamente iscritte nel suddetto registro. (Tutte quelle di cui RD del 33)

 Se la confraternita non è operativa (quiescente)

Nel caso che una confraternita abbia cessato di fatto l'attività, non abbia più neppure un confratello o comunque non sia in grado di eleggere gli organi statutari,

      il Vescovo diocesano deve nominare un commissario a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato oppure si trovano nuovi confratelli che provvedono alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.

 A questo punto sono possibile tre diversi sviluppi

 1) la confraternita viene ricostituita

Il commissario dopo aver identificato i nuovi confratelli, lascia la carica e si elegge un nuovo consiglio che provvede alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.

 2) la confraternita viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente costituzione all’interno dello stesso comune che ne è priva

 a)     Il commissario o il nuovo consiglio richiedono alla prefettura il trasferimento della sede della confraternita      quiescente presso la confraternita “attiva”

b)      si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della       confraternita “attiva

 3) la confraternita viene soppressa

 Qualora il Vescovo non ravvisi la possibilità di adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio di tem1] senza attendere la scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla medesima disposizione canonica come causa estintiva.

 La devoluzione dei patrimonio deve essere disposta secondo le indicazioni (e con la procedura) stabilite dall'art. 20 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984: vale a dire, in favore dei destinatari previsti dalla volontà dei disponenti o dallo statuto della confraternita stessa, o, in mancanza di specifiche previsioni, in favore dell'ente immediatamente superiore ai sensi dei can. 123 (cioè della Diocesi), fatti sempre salvi gli eventuali diritti acquisiti.

 B) Confraternite esistenti al 7 giugno 1929 aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente

Dall'esame della normativa vigente[2] appare chiaro che le confraternite del tipo in esame, pur essendo rimaste di fatto per oltre cento anni alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono tuttora equiparate alle IPAB e soggette di conseguenza alla relativa normativa fino a che il fine di culto non sia civilmente riconosciuto con decreto ministeriale. Esse pertanto non possono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private.

Le confraternita con fine di culto non ancora riconosciuto formalmente possono trovarsi in situazioni di fatto assai differenti:

          alcune svolgono attività in modo continuativo e provvedono regolarmente all'elezione degli organi statutari;

          altre svolgono attività soltanto in occasione delle feste patronali e non provvedono a regolari elezioni

          altre infine non svolgono più attività da diversi anni, e tuttavia seguitano ad esistere formalmente[3]


Il Ministero dell'Interno ha indicato nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998 la

 documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento civile dei fine di culto

 1.      Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale

2.      Assenso dell'Ordinario diocesano

3.      Decreto di erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano

4.      Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente          o esclusivo di culto

5.      Documenti comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929

6.      Statuto

7.  Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti dal legale           rappresentante

8.   Relazione storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'ente e all'attività svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei confratelli.

   Appare evidente l'opportunità che le confraternite amministrate da un commissario straordinario ricostituiscano gli organi statutari prima di deliberare la richiesta di riconoscimento del fine di culto di cui al n. 4. La procedura è la seguente:

a) ammissione di un congruo numero di confratelli con delibera del commissario o dell'Ordinario diocesano;

b)   convocazione dell'assemblea per l'elezione degli organi statutari;

c) elezione del moderatore e degli organi statutari;

d)   conferma del moderatore da parte dell'Ordinario diocesano.

         La delibera, di cui al n. 4, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei fine esclusivo o prevalente di culto non deve essere fatta con atto notarile; è sufficiente che essa risulti da una copia dei libro dei verbali, autenticata dal cancelliere della curia diocesana.

     I documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7 giugno 1929, di cui al n. 5, possono consistere - a titolo esemplificativo - nello statuto antico, in relazioni storiche che citano la confraternita, in contabilità o in documenti relativi a beni immobili o mobili (scritture private, atti pubblici, lasciti o legati, ecc.). Si noti che occorre dimostrare l'esistenza dell'ente, non il possesso da parte del medesimo della personalità giuridica, perché questa si presume.

    Nel caso che lo statuto della Confraternita riconosciuta risulti per vari aspetti meno congruo con l'attuale configurazione concreta e con l'attività spirituale e pastorale della stessa e, in, ogni caso, bisognoso di adeguamento alla disciplina del codex 1983 in materia di associazioni di fedeli, sarà bene procedere successivamente, ottenuto il riconoscimento del fine di culto, al necessario aggiornamento, coinvolgendo i confratelli.

     I prospetti economici, di cui al n. 7, consistono nell'indicare le entrate e le uscite dei singoli anni e il saldo esistente, nonché l'eventuale stato patrimoniale al 31 dicembre precedente.

 A questo punto si dovrà seguire una delle tre strade viste in precedenza:

 1) la confraternita viene ricostituita

2) la confraternita viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente costituzione             all’interno dello stesso comune che ne è priva
 3) la confraternita viene soppressa

C) Confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929

Per questo tipo di confraternite non è possibile acquisire la personalità giuridica. È tuttavia praticabile la strada dell’aggregazione con una confraternita dotata di personalità giuridica e non più attiva ma esistente al 1929 esistente all’interno dello stesso comune.

 I passi da seguire in questo caso sono:

.1)     il Vescovo diocesano deve nominare un commissario della confraternita “quiescente” a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato, oppure i confratelli della confraternita attiva assumono i ruoli direttivi della confraternita “quiescente” provvedendo alla nomina degli organi direttivi e provvedere all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.

2)     Si richiede alla prefettura il trasferimento della sede presso la confraternita “attiva”

3)     Si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della confraternita “attiva”

d) Confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente non più esistenti al 7 giugno 1929

Queste confraternite sono da considerarsi “storiche” non essendo più possibile riattivarle a causa della scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla disposizione canonica come causa estintiva.

e) Confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza

3. Le confraternite aventi fine prevalente di assistenza e beneficenza sono .equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (la c.d. legge Crispi) e successive modificazioni. Esse, in quanto persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento italiano, non possono e non devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private.

Negli ultimi anni si sono verificate rilevanti novità legislative e giurisprudenziali in materia di IPAB. La Corte costituzionale con sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge Crispi, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere, assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata.

A seguito di tale sentenza il Governo ha emanate con D.P.C.M. 16 febbraio 1990 una direttiva in materia alle regioni, precisando che: "Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

a)      il carattere associativo;

b)      il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;

c)      l'ispirazione religiosa" (art. 1, comma terzo).

 

Tali indirizzi sono stati recepiti in diverse leggi regionali.

 A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e delle successive leggi regionali recentemente diverse IPAB hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

I principi ispiratori dell'Accordo di revisione del Concordato dei 18 febbraio 1984 fanno sorgere un'incompatibilità tra l'appartenenza di un'associazione all'ordinamento confessionale e la sua qualifica di ente pubblico nell'ordinamento statale. Per questa ragione è opportuno che tutte le confraternite qualificate come IPAB chiedano la personalità giuridica di diritto privato nell'ordinamento italiano, avvaalendosi della possibilità derivante dal ricordato intervento della Corte Costituzionale e facendo riferimento alle disposizioni procedurali che molte regioni hanno emanato.

E' bene, tra l'altro, ricordare che gli indirizzi di politica legislativa emergenti dal disegno di legge in materia di riforma dei servizi socio-assistenziali presentato dal Governo al Parlamento vanno nella direzione del superamento della figura delle IPAB attraverso l'obbligatoria trasformazione in fondazione di diritto privato o in azienda comunale.

 4. Per quanto riguarda l'ordinamento canonico si pone il problema se le confraternite aventi fine di beneficenza debbano essere considerate associazioni di fedeli pubbliche o private.

Le confraternite fino all'entrata in vigore del nuovo codice erano qualificate come persone giuridiche pubbliche: non solo perché il codice pio-benedettino non prevedeva le associazioni private, ma anche per la ragione specifica che esse avevano come fine l'incremento dei culto pubblico e non potevano essere erette so non con formale decreto dell'autorità ecclesiastica competente (cf. cann. 707-708 del codice del 1917).

 Il codice di diritto canonico del 1983 ha introdotto la distinzione tra associazioni pubbliche e private; ciò comporta la possibilità di qualificare come associazioni private dì fedeli talune confraternite che in passato erano state qualificate pubbliche, sempreché esse abbiano le connotazioni proprie dell'associazione privata (cf cann. 298-311 e 321- 326).

Le confraternite, avendo per norma come fine anche l'incremento del culto pubblico (cf can. 707, § 2 del codex 1917), in linea con la tradizione dovrebbero essere qualificate come associazioni pubbliche di fedeli (cf can. 301). Fanno eccezione in Italia le confraternite che non hanno scopo esclusivo o prevalente di culto, per la precisa ragione che nell'ordinamento canonico vige la norma pattizia per cui esse sono soggette alla pubblica amministrazione (ora alla regione) per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione (art. 71, comma primo, delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984: "Le confraternite non aventi, scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto"; cf art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 848). Se queste confraternite non sono soggette all'Ordinario per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione, appare conveniente che nell'ordinamento canonico non siano considerate associazioni pubbliche di fedeli, bensì  qualificate associazioni private dotate di personalità giuridica ai sensi dei cann. 299 e 322.

Le confraternite aventi fine prevalente di assistenza e beneficenza che hanno modificato il proprio statuto eliminando le finalità di religione e di culto o il riferimento all'autorità ecclesiastica, quelle che non si sono attivate per chiedere la depubblicizzazione e quelle che di fatto hanno rifiutato di tenere rapporti con l'autorità ecclesiastica, devono essere soppresse nell'ordinamento canonico, in quanto si verificano gli estremi delle "graves causae" previste dal can. 320, § 2 o del "grave damnum disciplinae ecclesiasticae" previsto dal can. 326, § 1.

In tale ipotesi resta fermo, qualora la confraternita abbia una propria chiesa, che essa non potrà più gestire l'esercizio del culto e dovrà cedere l'uso della chiesa alla parrocchia competente per territorio o all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo diocesano al momento della soppressione.

Quando si verifica una delle cause sopra indicate il Vescovo deve perciò, a norma dei cann. 50 e 320, § 3, sentire i responsabili della confraternita e quindi invitarli a scegliere tra due alternative:

 - o chiedere al Vescovo stesso di confermare il riconoscimento della confraternita con la qualifica di associazione privata di fedeli e impegnarsi a gestire l'esercizio dei culto a norma del diritto canonico sotto la sua vigilanza (cf. art. 17 della legge n. 848/1929 e art. 77, comma primo, delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984);

- oppure, ove non si voglia il riconoscimento come associazione di fedeli, chiedere la soppressione della confraternita nell'ordinamento canonico ai sensi del can. 320 e cedere l'uso della chiesa e l'esercizio dei culto all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo diocesano; se, rifiutata la prima alternativa, la confraternita non accede neppure alla seconda, il Vescovo può dar corso al procedimento diretto ad ottenere anche agli effetti civili la cessione dei diritto d'uso della chiesa (cf. art. 831 codice civile).


Allegato A

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti
 
Circolare n. 111                                                                                          Roma, 20 Aprile 1998
 
OGGETTO: Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche.
 
 
CULTO CATTOLICO                                                      Riconoscimento giuridico degli enti.
 
 
Documentazione a carattere generale
 
1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
-          generalità del rappresentante legale;
-          natura giuridica dell'ente;
-          denominazione e sede;
-          elencazione della documentazione allegata.
 
2. assenso della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico:
-          può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte
-          non occorre qualora l'Istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica
 
3. decreto di erezione canonica o di approvazione - se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.
 
In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata dovrà essere integrata come di seguito indicato
 
CONFRATERNITE
Riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
 
- Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento dei fine prevalente o esclusivo di culto
- Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929
- Statuto
- Prospetti economici analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante
- Dettagliata relazione storico illustrativa relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli
- Parere della Regione da esprimersi entra il termine massimo di 60 gg.
 
N.B. - per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2 della circolare
 



[1] Le persone giuridiche sono, per loro natura, perpetue (can. 120, § 1). tuttavia, considerando che le confraternita sono associazioni di fedeli, per le quali la presenza di soci costituisco un elemento essenziale, è bene che il Vescovo diocesano proceda alla soppressione della confraternita "quiescente', ai sensi dello stesso canone citato

 

[2] Le confraternita aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non riconosciuto formalmente con regio decreto o con decreto ministeriale si trovano attualmente in una situazione di difficile qualificazione, che potremmo dire di "limbo", a causa della loro inadempienza nel chiedere l'accertamento dei fine secondo quanto previsto dalla normativa pattizia dei 1929.

L'art. 71 delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984 dispone nel secondo comma:

- "Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo".

Il richiamato art. 77 a sua volta dispone: "L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52" (ora, peraltro, l'approvazione è data con decreto del Ministro dell'Interno e non v'è più la necessità dei previo parere del Consiglio di Stato).

L'art. 52, capoverso, si riferisce alle confraternita che non hanno scopo esclusivo o prevalente di culto (cioè a quelle del secondo tipo), e stabilisce: "Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto".

 [3] Poiché queste confraternite non hanno ancora avuto il riconoscimento civile dei fine di culto, e quindi secondo le norme di derivazione concordataria sono regolate dalla legge dello Stato e non possono essere soppresse con effetti nell'ordinamento civile attraverso un decreto del Vescovo diocesano.

Nel caso che una confraternita possieda dei beni, e questi siano amministrati da un commissario nominato dal Vescovo diocesano, non è quindi possibile la soppressione con devoluzione del patrimonio da parte dell'autorità ecclesiastica, perché l'ente è sotto la vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile neppure l'accertamento del fine di culto se prima non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e ripresa l'attività. Non resta perciò che fare ogni sforzo per ricostituire la confraternita e chiedere l'accertamento dei fine di culto nel rispetto di tutti i requisiti indicati nella Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto successivamente procedere alla soppressione

 Nel caso che tali confraternite non abbiano alcun patrimonio è sufficiente che il Vescovo con proprio decreto revochi il riconoscimento e la personalità giuridica nell'ordinamento canonico ai sensi del can. 120, § I. A livello civile resterà un "simulacro" di confraternita, finché la competente autorità non provvederà ad estinguerlo.

                                                                                                                                            Enrico Ivaldi